Il diritto di accesso alle informazioni
Il diritto di accesso alle informazioni è regolato dalla Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta Ufficiale, 172/03), che sono in possesso, dispongono o controllano gli organi di autorità pubbliche. L'obiettivo è quello di consentire e garantire l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni alle persone fisiche e giuridiche attraverso l'apertura e la l’attività pubblica degli organi dell’autorità pubblica, in conformità con la Legge sul diritto di accesso alle informazioni e altre leggi.
Il diritto di accesso alle informazioni comprende il diritto delle persone autorizzate di richiedere e ricevere informazioni, nonché l'obbligo delle autorità pubbliche di fornire accesso alle informazioni richieste, ovvero di pubblicare informazioni quando non vi è una richiesta speciale ma tale pubblicazione rappresenta è il loro obbligo definito dalla legge o altro regolamento generale.